Prima di aprire un conto deposito è bene valutare le sue caratteristiche che ne determinano la stessa funzionalità. Bisogna precisare che tale rapporto non richiede la concessione di alcuna garanzia per l’apertura, il cliente che decide di aprire questo tipo di conto deve possedere oppure aprire un conto corrente nello stesso istituto oppure presso un’altra banca: in questo modo si collegano i due conti tenendo presente che le operazioni sono limitate ed il conto corrente collegato viene definito “conto d’appoggio” o “conto predefinito”; in pratica assume così la connotazione di un conto corrente a tutti gli effetti, con delle limitazioni per quanto riguarda le sue funzionalità. I titolari non possono prelevare più della cifra depositata, è possibile dunque riscuotere fino al raggiungimento della disponibilità di denaro. Quando si decide di aprire questo genere di rapporto, che può essere concesso solo dalle banche, non si devono sostenere costi di apertura mentre è previsto un tasso d’interesse che risulta superiore rispetto ai conti correnti classici, per quanto riguarda invece le condizioni garantite esse possono variare da banca a banca. Il punto centrale è quello relativo alle condizioni offerte a regime da valutare accortamente per evitare di ottenere esclusivamente dei vantaggi nel primo periodo dopo l’apertura, mentre a regime risultano poco remunerativi; in molti casi le banche offrono un gran numero di condizioni di favore se si accetta di vincolare il capitale depositato, anche se l’investitore ha la facoltà di prelevare la somma di denaro posseduta prima della scadenza del vincolo rinunciando però agli interessi.
Bisogna poi valutare i rischi connessi con l’apertura di un conto deposito a partire dall’eventualità che la banca non sia in grado di restituire ai correntisti il capitale depositato e gli interessi. In tal caso il sottoscrivente viene tutelato a livello normativo dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: in concreto tutte le banche presenti nei Paesi della Comunità Europea devono aderire a tale sistema di garanzia dei depositi che offre una garanzia di 100.000 euro per ogni depositante, questa cifra rappresenta il limite massimo garantito da quanto previsto dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49; va precisato però che nel caso di capitali depositati superiori alla garanzia, il correntista corre il rischio di non poter riottenere il capitale che risulta superiore alla garanzia.
Un altro rischio da valutare è quello relativo alle variazioni unilaterali delle condizioni economiche e contrattuali, in questo caso il depositario viene tutelato in quanto ha la possibilità di recedere entro 60 giorni dal momento in cui riceve comunicazione della variazione del suo conto.